La cartella sanitaria del lavoratore: novità 2023

Quali sono le novità introdotte dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 entrato in vigore il 05/05/2023 in merito alla cartella sanitaria del lavoratore...

1/1/20231 min read

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Tra le novità introdotte dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” entrato in vigore il 05/05/2023 vi è l’istituzione di un nuovo obbligo a carico del medico competente (obbligo non sanzionato) ovvero quello di richiedere ad un lavoratore neoassunto la consegna della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, tendendo conto dei suoi contenuti ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

Si ricorda che il medico competente della precedente azienda ha l’obbligo di consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio viene conservata da parte del datore di lavoro precedente, per almeno dieci anni, salvo diverse specifiche indicazioni.

L’obbligo tuttavia è limitato alla sola richiesta della cartella sanitaria. Qualora il lavoratore non disponesse della cartella sanitaria e la stessa non fosse reperibile, il medico potrà in ogni caso procedere con la visita e formulerà il suo giudizio relativo all’idoneità del lavoratore alla mansione.

Tale obbligo si trova all’art. 25 del D.Lgs. 81/08 con l’inserimento della seguente lettera e-bis): “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”.